IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003, trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2003, tra Tarquinio Marsili, elettivamente domiciliato in Palestrina, via A. Sbardella 10, presso lo studio dell'avv. Domenico Cautela, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione, attore, e RAS riunione adriatica di sicurta' S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Roma in forza di procura generale alle liti conferita con atto a rogito notaio Monica Grammatica di Milano in data 5 marzo 2003 rep. n. 1806 e dall'avv. Giovanni Iasilli in virtu' di delega a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo in Velletri, via Lata 217E (c/o lo studio dell'avv. Pietro Costa), convenuta. Oggetto: restituzione somma: Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Tarquinio Marsili conveniva in giudizio la Ras Ass.ni S.p.a. onde ottenere la restituzione della somma di Euro 151,42 pari al 20% di Euro 757,09 totale dei premi che l'attore ha corrisposto alla convenuta nel periodo dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 1998 oltre interessi e rivalutazione dalle date di pagamento al soddisfo, salva differente cifra che si riterra' da liquidarsi in via equitativa ex art. 113 secondo comma c.p.c. L'attore, a sostegno della propria domanda, deduceva che l'autorita' garante delle comunicazioni e del mercato, con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, accertata l'esistenza di un accordo tra compagnie assicurative in ordine ai prezzi praticati alle polizze per la r.c.a. con notevole aumento dei premi, comminava alla Ras Ass.ni, unitamente alle altre compagnie una sanzione pecuniaria per violazione della legge n. 287/1990 avendo le stesse attuato una pratica restrittiva della concorrenza. Per effetto di tale accordo e della partecipazione della compagnia di assicurazioni convenuta al predetto «cartello», l'attore sosteneva di aver sopportato un esborso nel pagamento della polizza obbligatoria sulla R.C.A. pari al 20% dell'intera somma versata quantificabile in Euro 151,42. All'udienza di comparizione si costituiva la RAS Ass.ni .S.p.a., con deposito di comparsa di risposta con la quale, in via preliminare, eccepiva la nullita' dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e contraddittorieta' della narrativa. Eccepiva inoltre l'incompetenza ratione materiae del giudice di pace adito, precisando inoltre che doveva ritenersi competente la Corte di Appello di Milano, ove la convenuta ha sede legale e in subordine l'incompetenza per territorio per essere competente il giudice di pace di Milano. Nel merito eccepiva che la vicenda amministrativa, che pur aveva riguardato, tra le altre, la compagnia convenuta, non poteva interferire nei singoli rapporti contrattuali, non poteva creare «giudicato esterno», ne' poteva spiegare in seno al processo civile alcuna efficacia probatoria. Eccepiva inoltre l'autonomo rilievo del «blocco delle tariffe» operato dal d.l. n. 70/2000 e l'estinzione del diritto vantato dall'attore per intervenuta prescrizione ex art. 2952, secondo comma c.c. Alla fissata udienza di comparizione, il procuratore dell'attore chiedeva che fosse sollevata eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge n. 18 dell'8 febbraio 2003 ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102, 104 della Costituzione nella parte in cui, a modifica dell'art. 113, comma secondo del c.p.c., sottrae alla valutazione secondo equita' tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all'art. 1342 c.c. Il procuratore della convenuta, rilevava la mancanza di fondamento dell'eccezione di incostituzionalita' e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Motivi della decisione Il giudice di pace ritiene sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003 n. 18 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102, 104 Cost. nella parte in cui, a modificazione dell'art. 113, comma secondo c.p.c., sottrae alla valutazione secondo equita' tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all'art. 1342 c.c. cioe' quei contratti che sono redatti su moduli standard e si rivolgono alla totalita' dei contraenti. L'art. 1 del d.l. n. 18/2003, a modifica del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., prevede che «il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 c.c.» Come effetti pratici, la riformulazione dell'art. 113 c.p.c., sottraendo il contenzioso afferente i contratti di massa al vaglio secondo equita', introduce per questa tipologia contenziosa il grado di appello, in precedenza escluso. Una siffatta previsione, limitata ai soli contratti di massa, comporta il dilatare dei tempi della giustizia, il lievitare dei costi con l'introduzione di un altro grado di giudizio, la negazione (o comunque l'estrema difficolta) all'esercizio del diritto di difesa anche in riferimento all'art 82, primo comma c.p.c. ossia l'obbligo di assistenza di un avvocato in appello anche se la parte si e' difesa personalmente innanzi al giudice di pace. Senza contare poi che vi sarebbe anche la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., posto che il d.l. in esame riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. «contraenti forti», cioe' di coloro che redigono ed «impongono» alla clientela la sottoscrizione di contratti standard ex art. 1342 c.c., poiche' il vaglio della esecuzione di detti contratti viene sottratto alla valutazione e al rito secondo equita', a differenza dei contratti predisposti da altri professionisti, ma non riconducibili all'art. 1342 c.c., cui continua ad applicarsi il giudizio e il rito secondo equita'. Come e' noto, le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo normativa di contrarre in materia di R.C.A., attenendosi alle regole del libero mercato cosi' come, dall'altro versante, il contraente e' obbligato a stipulare una polizza R.C.A. Il rapporto contrattuale deve nascere e svilupparsi nel rispetto delle regole del mercato, quelle medesime regole la cui violazione da parte delle imprese assicuratrici e' stata accertata con la costituzione di un accordo di cartello mirante ad uniformare verso l'alto i prezzi delle polizze. Sotto questo profilo, il d.l. censurato parrebbe in contrasto con l'art. 41 Cost., in base al quale la libera iniziativa economica privata «non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana».